ISTITUTI DI VIGILANZA
20 Aprile 2011

ISTITUTI DI VIGILANZA

Il 16 marzo è entrato in vigore il Decreto n. 269 del Ministero dell’Interno, che disciplina le caratteristiche minime del progetto organizzativo e i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e di investigazione privata. Uno dei requisiti contenuti nel decreto prevede che gli Istituti di vigilanza privata si dotino obbligatoriamente della certificazione di qualità secondo la norma UNI 10891 “Servizi – istituti di vigilanza privata – Requisiti”. Gli Istituti già autorizzati hanno a disposizione diciotto mesi di tempo, dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U., per adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi. I soggetti che richiedono nuove licenze o estensioni di licenze già operative dovranno invece essere già in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle nuove disposizioni fin dall’entrata in vigore del decreto. La norma UNI 10891 è autoportante, nel senso che gli istituti di vigilanza non devono essere certificati obbligatoriamente anche secondo la norma ISO 9001. La certificazione secondo la norma UNI 10891 comporta inoltre molteplici vantaggi, tra cui:

  • maggiori garanzie ai clienti in merito alla capacità dell’Organizzazione di rispettare gli accordi contrattuali
  • strumento di visibilità e comunicazione della qualità dei servizi di vigilanza erogati, grazie alla certificazione di una parte terza che garantisce credibilità ed affidabilità in merito agli impegni assunti
  • in caso di partecipazione a bandi o aste pubbliche, fornisce maggiori possibilità di partecipazione e aggiudicazione
  • perfetta integrazione con la norma sui sistemi di gestione per la qualità ISO 9001

Fonte CERMET

 

 

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