MARCATURA

LE DIRETTIVE “NUOVO APPROCCIO” – MARCATURA CE

La marcatura “CE” concretizza la conformità di un prodotto alle esigenze comunitarie a cui deve conformarsi il fabbricante del prodotto. Indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo. La marcatura “CE,” non può essere considerata una certificazione di prodotto in quanto non equivale ad un “marchio di qualità” che può essere rilasciato da un Organismo di Certificazione. È “marchio di conformità” che deve essere apposto dal fabbricante, prima che il prodotto sia immesso sul mercato europeo o messo in servizio seguendo il regime di apposizione della marcatura “CE” di conformità relativa alla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto secondo quanto richiesto dalla Direttiva comunitaria di riferimento. Tali requisiti possono includere l’intervento di un Organismo Notificato.

Qui di seguito un quadro generale dei documenti comunitari per la libera circolazione dei prodotti:

  1. Sicurezza dei giocattoli – Direttiva 2009/48 / UE
  2. Attrezzature a pressione trasportabili – Direttiva 2010/35 / UE
  3. Limitazione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Direttiva 2011/65 / UE
  4. Prodotti da costruzione – Regolamento (UE) n. 305/2011
  5. Articoli pirotecnici – Direttiva 2013/29 / UE
  6. Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua personali – Direttiva 2013/53 / UE
  7. Esplosivi civili – Direttiva 2014/28 / UE
  8. Apparecchi a pressione semplici – Direttiva 2014/29 / UE
  9. Compatibilità elettromagnetica – Direttiva 2014/30 / UE
  10. Strumenti di pesatura non automatici – Direttiva 2014/31 / UE
  11. Strumenti di misura – Direttiva 2014/32 / UE
  12. Ascensori – Direttiva 2014/33 / UE
  13. ATEX – Direttiva 2014/34 / UE
  14. Apparecchiature radio – Direttiva 2014/53 / UE
  15. Bassa tensione – Direttiva 2014/35 / UE
  16. Attrezzature a pressione – Direttiva 2014/68 / UE
  17. Equipaggiamento marittimo – Direttiva 2014/90 / UE
  18. Impianti a fune – Regolamento (UE) 2016/424
  19. Dispositivi di protezione individuale – Regolamento (UE) 2016/425
  20. Apparecchi a gas – Regolamento (UE) 2016/426
  21. Dispositivi medici – Regolamento (UE) 2017/745
  22. Dispositivi medico-diagnostici in vitro – Regolamento (UE) 2017/746
  23. Prodotti fertilizzanti UE – Regolamento (UE) 2019/1009

L’esperienza ventennale nell’ambito della marcatura CE e la collaborazione con Organismi Notificati in ambiti diversi consente di intervenire presso i clienti definendo insieme a loro:

  • la destinazione d’uso del prodotto
  • il campo normativo di applicazione
  • i requisiti essenziali e di sicurezza

Coadiuvandoli nelle scelte più opportune, accompagnandoli durante gli audit di parte terza e fornendo loro assistenza continua nell’ambito dell’aggiornamento normativo e delle continue esigenze che si potrebbero manifestare.