REPORT CERTIFICATIVO secondo il DLGS n 103 del 12/07/2024
4 Agosto 2024

REPORT CERTIFICATIVO secondo il DLGS n 103 del 12/07/2024

DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103 Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Il 2 agosto del 2024 è entrato in vigore il decreto semplificazioni che si applica ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni. Non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico finanziaria, nonchè i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.

Il decreto definisce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:

  1. protezione ambientale;
  2. igiene e salute pubblica;
  3. sicurezza pubblica;
  4. tutela della fede pubblica;
  5. sicurezza dei lavoratori.

L’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) dovrà elaborare per ciascun ambito omogeneo, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo.

Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:

  1. il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
  2. altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
  3. l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
  4. il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
  5. le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

Il Report certificativo è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).

Attendiamo l’evoluzione dell’applicazione di tale decreto e come si muoveranno le parti interessate coinvolte (UNI, ACCREDIA e Organismi di certificazione)

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